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Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale

La legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 "Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale", è pubblicata nel Bur 1° Supplemento Ordinario n. 11 del 12 aprile 2021 al Bur n. 14 del 7 aprile 2021.

La legge regionale 5/2021, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, nella seduta del 23 marzo 2021, interviene in modo integrale e sistematico in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale, sia introducendo il principio di sicurezza integrata, sia perseguendo il principale obiettivo di innovare i modelli organizzativi e gli strumenti operativi, per garantire migliore qualità nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sul territorio regionale. Viene quindi abrogata la legge regionale 9/2009 sull'ordinamento della polizia locale.

Nel nuovo quadro di una sicurezza integrata, introdotto a livello normativo nazionale, che si concretizza nell'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, ma anche da altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, per promuovere la sicurezza urbana e del territorio, la Regione assume il fondamentale ruolo di raccordo tra le attività regionali e degli enti locali con le politiche di competenza degli organi statali.

In relazione alle politiche di sicurezza viene istituito, presso la direzione centrale regionale competente, l’Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull’attuazione delle politiche integrate di sicurezza quale strumento di analisi delle condizioni di sicurezza dei territori e quindi per la progettazione, l’attuazione e il successivo controllo delle politiche regionali in materia.

La legge consente agli enti locali di avvalersi del personale degli istituti di vigilanza privata e dell’attività di “steward urbani”, come previsto dalla normativa nazionale, per compiti sussidiari aggiuntivi e non sostitutivi a quelli svolti dalla polizia locale.

Gli articoli sulla “sicurezza partecipata” prevedono attività svolte da organizzazioni e associazioni di volontariato, tra cui le associazioni d’arma e le associazioni delle Forze dell’ordine, gruppi di vicinato e gruppi di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile. I volontari per la sicurezza operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile della polizia locale.  

La legge istituisce la “Giornata regionale dei Volontari per la sicurezza” che sarà celebrata il 5 dicembre, nella stessa data della Giornata internazionale del volontariato. 

Riguardo all’ordinamento e all’organizzazione della polizia locale, ribadita la piena titolarità dei Comuni, le Forze di polizia locali sono costituite da Corpi e Servizi, in forma singola o associata. La gestione associata viene promossa attraverso le forme collaborative previste dalla legge regionale 21/2019, Comunità e convenzioni.

La Regione definisce gli standard qualitativi di operatività, nonché gli ambiti territoriali di riferimento dei Corpi di polizia locale: Distretti, Presidi e Aree interdistrettuali. Nei Comuni nei quali non è istituito un Corpo le funzioni di polizia locale sono svolte dai Servizi di polizia locale. La Regione adotta atti di indirizzo e standard organizzativi, procedure operative uniformi e modulistica unica, in versioni plurilingue nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche. Viene favorito l’adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale.

Sono previsti la condivisione e lo scambio di competenze, attrezzature e personale su tutto il territorio regionale per specifici servizi, in situazioni di emergenze e per esigenze temporanee; avvalendosi degli uffici del Comune capoluogo, sono messi a disposizione per tutti i Comuni, anche quelli più piccoli, nuclei specialistici, per attività di prevenzione in casi particolari o per altre esigenze sul territorio.

E’ previsto un concorso unico bandito a livello regionale per l’accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario, sulla base delle reali necessità avanzate dai Comuni, è inoltre riconosciuta una specifica area contrattuale per la polizia locale.

Sono istituiti un Fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale e un Fondo per gli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.

La Giunta regionale dovrà presentare al Consiglio regionale una relazione biennale sull’attuazione della legge al fine di valutarne i risultati, in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 marzo 2021, a maggioranza con modifiche, la legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.   

 

Approfondimenti 

Iter leggi:

Banca dati normative regionali: Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5


Regione FVG

SUPPLEMENTO ORDINARIO NUMERO 11 DEL 12 APRILE 2021

 

Segreteria generale del Consiglio regionale

Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo

Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e informazione

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Politiche integrate di sicurezza