Iniziativa di legge popolare
Domande Frequenti (FAQ)
La proposta di iniziativa popolare deve essere presentata da almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione (art. 27 dello Statuto Speciale FVG, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge cost. 1/2016).
La proposta di iniziativa popolare deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme, riportante in calce le firme degli elettori autenticate e i certificati elettorali (art. 24, commi 1 e 2, L.R. 5/2003).
La proposta di iniziativa popolare deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale, corredata delle firme degli elettori proponenti autenticate (art. 22, comma 1, L.R. 5/2003).
I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto di legge e devono riportare i nomi dei promotori dell'iniziativa popolare, in numero non superiore a dieci. Devono inoltre essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 5/2003, ovvero devono essere presentati a cura dei promotori alla Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione (articoli 22 e 24 L.R. 5/2003).
Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 5/2003, che sono dettagliatamente illustrate nella parte dedicata al referendum (art. 24, comma 1, L.R. 5/2003).
La verifica e il computo delle firme dei richiedenti spetta alla Presidenza del Consiglio regionale, che accerta anche la regolarità della richiesta stessa. (art. 22, comma 2, L.R. 5/2003).
Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme (art. 22 L.R. 5/2003).
Inoltre, può assistere ciascun consigliere regionale (art. 22 L.R. 5/2003).
Il Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 125) stabilisce che una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita per l'esame nella legislatura successiva.