Biblioteca Livio Paladin

Regolamento dell'archivio fotografico storico – istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 334 di data 29 novembre 2011.

ART. 1
ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO-ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

  1. L'Archivio Fotografico storico – istituzionale del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia è stato costituito nel 2006 e include fondi storici e istituzionali di varia provenienza. L'intero patrimonio è stato acquisito alla Biblioteca del Consiglio Regionale "Livio Paladin" cui sono riservati in modo esclusivo l'attività di conservazione, gestione e valorizzazione.
  2. Il patrimonio dell'Archivio è costituito da materiali fotografici analogici e digitali e da altri materiali audiovisivi e documentari. Le immagini rappresentano in prevalenza la storia istituzionale, politica, socio-culturale e territoriale della regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 2
MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO

  1. L'Archivio è consultabile su richiesta presso la sede della Biblioteca del Consiglio Regionale "Livio Paladin", ovvero per via telematica, sul sito ufficiale del Consiglio Regionale (www.consiglio.regione.fvg.it).
  2. La consultazione in sede può essere richiesta solo per il materiale fotografico già catalogato e di cui sono disponibili le copie digitali, salvo eccezioni valutate e autorizzate di volta in volta dal Direttore della Biblioteca.
  3. La visione diretta dei materiali fotografici e audiovisivi è autorizzata dal Direttore della Biblioteca, previa valutazione delle finalità della richiesta. La consultazione avviene alla presenza del personale di Biblioteca addetto.

ART. 3
RICHIESTA DI PRESTITO DI MATERIALE FOTOGRAFICO

  1. Il patrimonio conservato presso l'Archivio può essere oggetto di prestito solo per finalità istituzionali, culturali, scientifiche e di valorizzazione dell'Archivio. La richiesta di prestito è autorizzata dal Direttore della Biblioteca, fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e della conservazione del materiale. A copertura dei rischi connessi al prestito il Direttore della Biblioteca può esigere dal richiedente un deposito cauzionale ovvero la stipula di una polizza assicurativa, stabilendone in entrambi casi l'ammontare.

ART. 4
RICHIESTA DI RIPRODUZIONE E DUPLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO

  1. Ogni richiesta di file ad alta definizione o di stampe digitali da essi ricavate deve specificare le finalità e la destinazione delle copie richieste.
  2. L'accoglimento della richiesta è valutato dal Direttore della Biblioteca in relazione agli scopi dichiarati.
  3. L'utente è tenuto a utilizzare i duplicati ottenuti solo per gli scopi autorizzati. Qualsiasi uso diverso da quanto espressamente autorizzato deve considerarsi pertanto non legittimo.
  4. La duplicazione del materiale fotografico riguarda soltanto le immagini di cui l'Archivio già possiede la scansione informatizzata, salvo eccezioni di volta in volta autorizzate dal Direttore della Biblioteca.

ART. 5
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO

  1. La richiesta di pubblicazione di materiale fotografico dell'Archivio, presentata al Direttore della Biblioteca, è autorizzata previa valutazione della compatibilità degli scopi editoriali con le finalità culturali e istituzionali dell'Archivio.
  2. L'autorizzazione alla pubblicazione del materiale fotografico è incedibile e intrasferibile. Essa è concessa solo per lo scopo editoriale dichiarato e non può essere utilizzata per successive pubblicazioni.
  3. Nelle pubblicazioni è obbligatorio utilizzare la seguente dicitura quale referenza fotografica: "Archivio Fotografico storico–istituzionale del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia".
  4. Il soggetto richiedente dovrà consegnare due copie di ogni pubblicazione contenente le immagini fotografiche oggetto della richiesta. Una copia della pubblicazione sarà acquisita al patrimonio bibliografico della Biblioteca del Consiglio Regionale.

ART. 6
ACCETTAZIONE E ACQUISIZIONE DI MATERIALI FOTOGRAFICI, AUDIOVISIVI E DOCUMENTARI

  1. Allo scopo di incrementare il proprio patrimonio, l'Archivio può accettare donazioni, comodati e depositi di materiali fotografici, audiovisivi e documentari. L'accettazione si intende comprensiva dei relativi d'uso. Per contro, il Consiglio regionale si impegna a garantire l'idonea conservazione e promozione dei materiali acquisiti.
  2. L'accettazione delle donazioni, dei comodati e dei depositi è subordinata alla valutazione del Direttore della Biblioteca in merito alla pertinenza del materiale con le particolari finalità culturali, documentali e istituzionali dell'Archivio.
  3. La Biblioteca del Consiglio regionale è autorizzata all'acquisizione all'Archivio fotografico, anche a titolo oneroso, di fondi fotografici, audiovisivi e documentari di particolare rilevanza per la ricostruzione della storia istituzionale, politica, sociale, culturale e territoriale della regione Friuli Venezia Giulia.
  4. Il patrimonio acquisito è utilizzato per fini di valorizzazione e di promozione culturale, per attività di documentazione, di consultazione e di ricerca, per iniziative espositive, mostre, eventi e manifestazioni, per iniziative editoriali e pubblicazioni a stampa o digitali, per riproduzioni in formato digitale, nonchè per la pubblicazione sul sito web ufficiale del Consiglio Regionale (www.consiglio.regione.fvg.it) e su quelli del patrimonio culturale regionale (www.sirpac-fvg.org) e di altri enti e istituzioni.