informazioni

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale

La legge regionale approvata dall'Aula consiliare nella seduta del 29 giugno 2017 disciplina le modalità autorizzative ed amministrative della raccolta dei funghi epigei sul territorio regionale, aggiornando e semplificando il quadro normativo esistente, riconducendo la disciplina all’ambito della legge senza necessità di un rinvio a successivi regolamenti e introducendo una serie di agevolazioni per l’utenza, in parte già anticipate dalla legge regionale 2/2017.

Nello specifico, le autorizzazioni alla raccolta sono rilasciate a seguito della partecipazione ad un corso di almeno dodici ore, organizzato dalle UTI e dalla Federazione regionale dei micologi, nonché al superamento di una specifica prova orale.

Il contributo annuale da corrispondere per la raccolta sull’intero territorio regionale è determinato dalla Giunta regionale e non può essere inferiore a 70 euro. La raccolta entro l’area territoriale di ciascuna Unione presuppone il versamento alla stessa del contributo determinato dalla Giunta regionale, non inferiore a 25 euro, ferma restando la gratuità per la raccolta nel comune di residenza.

Una specifica previsione è finalizzata ad incrementare l’offerta turistica e dispone che in tali casi i non residenti in regione possano esercitare, per un massimo di 10 giorni l’anno, l’attività anche se non sono in possesso dell’autorizzazione purché abbiano compiuto 16 anni e siano in possesso della ricevuta del versamento del contributo giornaliero, non inferiore a 5 euro.

I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi possono sia raccogliere nei propri terreni senza preventiva autorizzazione e senza versamento del contributo, sia riservarsi la raccolta attraverso l’apposizione di tabelle che identificano il perimetro dei terreni. Va comunque rispettato il generale limite quantitativo giornaliero di raccolta pari a tre chilogrammi pro capite.

La norma disciplina altresì il rilascio gratuito dell’autorizzazione per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione a favore dei soggetti in possesso dell'attestato di micologo, degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e delle associazioni micologiche.

Infine, sono stabiliti i divieti di raccolta in determinati luoghi o per determinate specie che possono essere individuate per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, per motivi sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione; sono disciplinati i controlli sanitari e la commercializzazione dei funghi; viene istituita la Commissione regionale consultiva ed è previsto che la Regione possa erogare un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine, con particolare riferimento all’organizzazione dei corsi necessari all’acquisizione dell’autorizzazione alla raccolta.

La legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 12 luglio 2017.

Funghi epigei commestibili , tabella illustrativa