Associazione Consiglieri
Norme riguardanti l'associazione consiglieri
LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1991, N. 33
ART. 1
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52. (2)
ART. 2
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all'Associazione di cui all'articolo 1 i supporti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni statutarie.
ART. 3
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all'Associazione di cui all'articolo 1 l'attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d'istituto della Regione.
ART. 4
(Norma finanziaria) (omissis)
ART. 5
La legge regionale 23 agosto 1984, n. 40, è abrogata.
ART. 6
(Entrata in vigore) (omissis)