Associazione Consiglieri
Statuto dell'associazione consiglieri della regione autonoma Friuli Venezia Giulia
(Adottato il 22 agosto 1982, modificato il 29 aprile 1989, il 22 dicembre 1990, il 1° dicembre 2003 e il 28 settembre 2009.)
ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita la "Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
Hanno titolo per chiederne l'ammissione i Consiglieri regionali in carica e coloro che del Consiglio della Regione hanno fatto parte in un precedente mandato elettorale.
L'Associazione ha sede in Trieste in piazza Oberdan numero 6, presso il Consiglio regionale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
ART. 2: FINALITÀ E SCOPI
L’Associazione si propone:
di mantenere vivo fra i propri membri lo spirito che tutti unisce nel perseguimento dell'affermazione dell'Istituto regionale in genere ed, in particolare, dell'Autonomia speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
di contribuire alla valorizzazione delle funzioni della regione, mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e studi;
di dare eventuali pareri consultivi, se richiesti, su provvedimenti legislativi all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Giunta regionale;
di promuovere, nell'interesse della società regionale, la migliore utilizzazione del patrimonio di esperienze acquisite, nelle loro pubbliche attività, dai propri associati;
di facilitare ai Consiglieri cessati dal mandato la continuazione del rapporto con gli Organi e le strutture regionali, favorendo il loro aggiornamento sull'attività dei medesimi;
di tutelare gli interessi derivanti ai propri associati dall'esercizio e dalla cessazione della carica di Consigliere regionale;
di intraprendere ogni iniziativa atta a favorire rapporti di amicizia e di solidarietà tra i propri associati.
L'Associazione non ha scopo di lucro ed è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 3: SOCI
La qualità di socio si acquisisce su domanda scritta dell'interessato e presa d'atto da parte del Consiglio direttivo.
E' prevista, per il rapporto associativo, una disciplina uniforme ed è esclusa la temporaneità della partecipazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni o per decadenza deliberata a norma di Statuto.
Possono essere dichiarati decaduti, per morosità se non corrispondono la quota sociale annua. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo.
ART. 4: QUOTE SOCIALI
I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua stabilita dal Consiglio direttivo di anno in anno, sentita l'Assemblea. L'adesione all'Associazione comporta l'autorizzazione implicita alla riscossione della quota sociale mediante trattenuta sulle competenze mensili, per i Consiglieri regionali in carica, sul vitalizio per i titolare del vitalizio medesimo.
Gli ex Consiglieri in attesa di vitalizio provvedono direttamente al versamento della quota annuale.
La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
ART. 5: PATRIMONIO E PROVENTI SOCIALI
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dalle quote sociali;
da contributi regionali;
da contributi, donazioni ed elargizioni e qualsiasi altro provento.
ART. 6: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei revisori di conti.
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 7: ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dell'Associazione è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria dell'Associazione delibera in ordine:
alla elezione del Consiglio direttivo, previa fissazione, di volta in volta, del numero dei suoi componenti nei limiti stabiliti dal successivo articolo 9;
all'elezione del Collegio dei Revisori dei conti, nel numero di 3 (tre), indicandone il Presidente;
all'approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'Associazione e dei bilanci e del rendiconto economico e finanziario.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, salvo quanto previsto dal comme 6 del presente articolo, e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza o di impedimento anche di questi l'Assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea medesima.
L'Assemblea ordinaria è convocata per adempiere in ordine a quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno.
L'Assemblea ordinaria è convocata per adempiere in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo secondo i termini temporali previsti dal comma 1 del successivo articolo 9.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci.
ART. 8: CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'avviso di convocazione dell'Assemblea è spedito per lettera almeno sette giorni prima della seduta, con indicazione dell'ordine del giorno.
Le votazioni sono di regola palesi; per la elezione delle cariche sociali viene adottata la votazione a scheda segreta anche se richiesta da un solo socio. In quest'ultimo caso, ciascuno vota per non più di due terzi dei membri da eleggere.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può essere portatore di massimo 5 (cinque) deleghe.
L'Assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero; essa delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, primo comma, del Codice Civile.
ART. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da non meno di 9 (nove) e da non più di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza, lo stesso Consiglio direttivo procede alla sostituzione mediante cooptazione sino alla scadenza del termine del sostituito.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede,o su richiesta di almeno 5 (cinque) dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.
Per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Nel caso in cui nell'avviso di convocazione sia indicata una seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza dalla prima, la seduta è valida anche con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 10: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione e sui problemi concernenti la vita e l'attività dell'Associazione secondo i fini e le norme statutarie.
Elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario tesoriere.
Se a Presidente è eletto un Consigliere regionale in carica, almeno uno dei due Vicepresidenti deve essere scelto fra i Consiglieri cessati dal mandato e viceversa.
Nomina, scegliendolo tra i Vice Presidenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Vice Presidente vicario.
ART. 11: PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; ne presiede gli organi collegiali ed emana le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni.
Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente vicario.
ART. 12: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio direttivo dell'Associazione.
I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a ispezioni amministrative e ad operazioni di controllo.
Qualora un componente del Collegio dei Revisori dei Conti proceda individualmente a dette ispezioni ed operazioni deve informare il Collegio stesso.
ART. 13: REVISIONE DELLO STATUTO
L'adesione all'Associazione vincola all'osservanza del presente Statuto che potrà essere modificato o integrato su deliberazione dell'Assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.
Per la validità di tale Assemblea è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci iscritti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 14: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti.
L'Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione delle attività patrimoniali. In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione del Friuli Venezia Giulia con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15: NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge.