Amministrazione Trasparente
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Accesso civico
L'articolo 1 del cosiddetto “decreto trasparenza” (D.Lgs n. 33/2013) definisce il principio generale di trasparenza "intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."
In questo scenario è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico, che prevede il diritto di chiunque di poter chiedere l’accesso a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza dover fornire alcuna motivazione.
L’accesso civico si distingue in due tipologie:
- l’accesso civico “semplice” riguarda la richiesta di dati, informazioni e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria nel sito web istituzionale ai sensi della normativa vigente;
- l’accesso civico “generalizzato” riguarda in generale la richiesta di dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di accesso civico “semplice”, e ha il fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso civico si aggiunge al già esistente diritto di:
- “accesso agli atti” (detto anche “accesso documentale”), previsto dalla legge n. 241/1990 e che, a differenza dell’accesso civico, ha come finalità specifica quella di tutelare interessi giuridici particolari del richiedente;
- “accesso alle informazioni ambientali”, il quale prevede che l’amministrazione interessata renda disponibili le informazioni ambientali detenute a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse (D. Lgs n. 152/2006).
L’elenco di tutte le richieste di accesso civico semplice e generalizzato pervenute al Consiglio regionale viene pubblicato nella sezione “Registro degli accessi”. Il Registro viene aggiornato con cadenza semestrale e riporta l’indicazione dell’oggetto, della data della richiesta, dell’esito della stessa e della data della relativa decisione.
Per ulteriori dettagli e informazioni, clicca sui link:
- Disposizioni organizzative in materia di accesso - Del. UdP n. 583 del 18.04.2018
- Accesso civico semplice
- Accesso civico generalizzato
- Registro degli accessi