Amministrazione Trasparente
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Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage - revolving doors)
L'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e, a tale proposito, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi di tale previsione normativa, ed in applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione che ne dispone la modalità applicativa, ha approvato la "clausola anti pantouflage" da inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata.
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 207 del 20 dicembre 2014
- Allegato - Dichiarazione "Pantouflage - revolving doors"