garante regionale dei diritti della persona

FAQ Frequently Asked Questions

Chi sono i MSNA di cui si occupa il tutore volontario?

Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 della legge 47/2017).

La maggioranza di MSNA è di genere maschile e si colloca principalmente tra i 16 e i 17 anni.

Informazioni aggiornate sulle fasce d’età dei MSNA presenti e censiti sul territorio regionale sono disponibili sul “Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia”, della DG dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – Div. II (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), reperibile attraverso il link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx.

 

Come si diventa tutore volontario di MSNA?

Si diventa tutore volontario di MSNA presentando apposita domanda al Garante regionale dei diritti della persona (con le modalità espressamente stabilite ed utilizzando la modulistica appositamente predisposta e reperibile nella sezione “Come diventare Tutore” del sito istituzionale, al link: http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Come-diventare-Tutore.html), portando a termine con successo l’intero ciclo di formazione (frequenza di almeno il 75% delle ore previste per ogni modulo formativo) e confermando, in sede di colloquio finale, la propria disponibilità ad assumere la funzione, nonché la preferenza territoriale, contestualmente autorizzando il Garante a comunicare il proprio nominativo ed i propri dati di riferimento al Presidente del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

 

È richiesta una particolare esperienza formativa, personale o professionale per candidarsi come tutore volontario di MSNA?

Tra i requisiti per accedere alla selezione, non è specificamente richiesto il possesso di particolari titoli di studio o esperienze personali o formative nel settore. L’indicazione di tali informazioni all’interno del curriculum vitae può risultare utile tuttavia:

  • al Garante, al fine di comprendere la tipologia di candidati interessati a partecipare al corso formativo ed, eventualmente, a prestare la propria disponibilità all’esercizio della funzione tutoria;
  • al Presidente del Tribunale per i Minorenni, in fase di nomina del tutore.

L’assenza di titoli, esperienze personali o formazioni specifiche, peraltro, non va intesa quale limitazione alla possibilità di candidarsi o di essere successivamente nominati tutori, una volta concluso positivamente il ciclo formativo e confermata la disponibilità all’esercizio della funzione.

 

Quali funzioni svolge il tutore volontario di MSNA?

Il tutore volontario opera nel rispetto del principio del superiore interesse del minore. In particolare:

  • svolge il compito di rappresentanza legale del MSNA assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
  • promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
  • vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del MSNA;
  • vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del MSNA;
  • amministra l’eventuale patrimonio della persona di minore età.

 

Chi nomina il tutore volontario di MSNA?

In seguito alla modifica introdotta dal decreto legislativo 220/2017, il tutore volontario di MSNA è nominato dal Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

 

Il tutore può non presentarsi al giuramento?

No, il tutore è tenuto a presentarsi nella data di convocazione relativa al giuramento comunicatagli dal Tribunale per i Minorenni.

 

Qual è il numero di tutele concretamente attribuibile?

Attualmente la nuova formulazione dell’art. 11 della legge 47/2017 prevede che il singolo tutore possa assumere “la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni” (modifica introdotta dal decreto legislativo 220/2017).

 

Qual è l’impegno richiesto in termini di tempo?

Non risulta possibile dare una risposta univoca alla domanda, in quanto il tempo da dedicare alla funzione è strettamente connesso sia al numero di tutele effettivamente attribuite al singolo tutore, sia alle concrete necessità dei MSNA assegnati, sia al modo personale di intendere la funzione (ruolo di “genitorialità sociale” o ruolo puramente “amministrativo”). L’incarico ovviamente richiede la disponibilità di tempo e di energie, come previsto anche nell’Avviso pubblico, quindi ogni aspirante tutore è chiamato ad assumere il ruolo con responsabilità, avendo ben presente la propria specifica situazione e nella consapevolezza che l’incarico va svolto nel superiore interesse del minore.

 

Il tutore volontario di MSNA viene retribuito?

No. La tutela, come previsto dal codice civile, è esercitata a titolo gratuito (art. 379 c.c.).

 

Il tutore volontario di MSNA dispone di permessi di lavoro per esercitare la funzione e di rimborsi spese?

Per quanto riguarda la possibilità di avvalersi di specifici permessi di lavoro e di rimborsi spese, si rappresenta che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, cd. Legge di stabilità 2020 - Finanziaria), all’art. 1, co. 882, ha stanziato una somma per le tre seguenti finalità:

  • interventi a favore dei tutori volontari di MSNA;
  • rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per i permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di MSNA, fino a 60 ore per tutore, per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria;
  • rimborso delle spese sostenute dai tutori per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria.

Il successivo decreto del Ministero dell’Interno 8 agosto 2022 reca la “Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”.

 

Il tutore volontario di MSNA ottiene anche l’affidamento del MSNA?

No. Tutela e affidamento sono istituti diversi.

Per diventare affidatari è necessario rivolgersi ai Servizi sociali territorialmente competenti.

I MSNA possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore devono collaborare nel reciproco rispetto delle proprie competenze e sempre nell’interesse del minore assistito.

 

Quando cessa la tutela volontaria di MSNA?

La tutela cessa al compimento della maggiore età del MSNA, salvo non sia disposto il cd. prosieguo amministrativo (fino ai 21 anni); le relazioni affettive instaurate tra ex tutori e ragazzi, possono però proseguire nel tempo a prescindere dal termine dell’incarico.

 

L’incarico è rinunciabile?

No, l’incarico è obbligatorio e non è liberamente rinunciabile, fatte salve le ipotesi di dispensa su domanda e di esonero dall’ufficio, i cui presupposti sono tassativamente previsti dagli articoli 352, 353 e 383 del codice civile: la competenza nel merito appartiene al Tribunale per i Minorenni, formale detentore dell’elenco dei tutori volontari di MSNA. In ogni caso, il tutore designato è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

 

In quali tipi di responsabilità incorre il tutore di MSNA?

Il tutore volontario non risponde a titolo di responsabilità penale per reati commessi dal MSNA, poiché la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.). Potrebbe invece essere ritenuto responsabile dei danni causati dal minore stesso solo nell’ipotesi in cui vi sia coabitazione.

 

Quali sono le principali attività che deve svolgere un tutore di MSNA?

Le attività del tutore sono molteplici e devono essere sempre volte al perseguimento del superiore interesse del MSNA. Le più importanti sono:

  • costruzione e mantenimento di utili rapporti di rete con tutti i soggetti coinvolti nel sistema di accoglienza e protezione del minore;
  • conoscenza del minore ed instaurazione di un rapporto con lo stesso, nel suo preminente interesse;
  • eventuale partecipazione alla fase di identificazione del minore e di accertamento dell’età;
  • eventuale presentazione della richiesta di soggiorno per minore età;
  • eventuale richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • rappresentanza nell’ambito delle procedure scolastico/formative;
  • supporto al minore rispetto alle scelte per la sua accoglienza e integrazione (compresa la possibilità di proporre eventuale istanza di “prosieguo amministrativo”, ove sussistano le condizioni, al Tribunale per i Minorenni);
  • richiesta di protezione internazionale e accompagnamento durante la procedura di riconoscimento (attenzione: senza la presenza del tutore, il MSNA non può sostenere l’intervista presso la Commissione territoriale);
  • eventuale avvio delle indagini familiari anche al fine del ricongiungimento familiare;
  • richiesta di un programma specifico per i minori vittime di tratta;
  • rappresentanza legale e degli interessi del minore e accompagnamento nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano;
  • dovere di essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario del MSNA;
  • prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari e scelte di carattere “straordinario”.

Per approfondimenti, si vedano i contenuti del Quaderno dei diritti n. 10/2022, “Vademecum per tutori volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)”, pubblicazione edita nell’ambito della collana “I Quaderni dei Diritti”, curata dal Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia e reperibile sul sito istituzionale, nella sezione “Materiali di approfondimento”, al seguente link: https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Materiali-di-approfondimento.html.

 

Quali sono quindi i principali interlocutori con cui si rapporta un tutore di MSNA?

Senza presunzione di completezza, si elencano alcuni dei principali interlocutori del tutore volontario:

  • TM;
  • Comunità di accoglienza;
  • Famiglia affidataria;
  • MSNA assistito;
  • Questura;
  • Servizi sociali;
  • SSN;
  • Istituti scolastici/formativi;
  • Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

Quali sono le principali tipologie di permesso di soggiorno?

Tenuto conto che la materia è oggetto di frequenti interventi da parte del legislatore nazionale, si segnalano le principali tipologie di permessi di soggiorno attualmente rilasciabili, unitamente ai relativi riferimenti normativi:

  • per minore età (art. 10, co. 1, lett. a), della l. 47/2017);
  • per affidamento (art. 10, co. 1, lett. b), della l. 47/2017 e circolare 28 agosto 2017, n. 400, prot. 24622, del Ministero dell’Interno);
  • per motivi familiari/per soggiornanti di lungo periodo UE (art. 10, co. 1, lett. b), della l. 47/2017);
  • per integrazione/affidamento (art. 11, co. 1, lett. c-sexies, del DPR 394/1999 e ss.mm.ii.);
  • per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura (art. 32, co. 1, del d.lgs. 286/1998 – in sede di conversione dei permessi di soggiorno al compimento della maggiore età);
  • per richiesta asilo (art. 4, co. 1, del d.lgs. 142/2015 e ss.mm.ii.);
  • per asilo (status di rifugiato) o protezione sussidiaria (artt. 11 e 17 del d.lgs 251/2007, nonché 32, co. 1, lett. a), del d.lgs. 25/2008 e ss.mm.ii.);
  • per protezione speciale (artt. 19, co. 1.2, del d.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii. e 32, co. 3, del d.lgs. 25/2008 e ss.mm.ii.);
  • per cure mediche (art. 19, co. 2, lett. d-bis), del d.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.);
  • per calamità (art. 20-bis del d.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii);
  • per motivi di protezione sociale (cd. casi speciali - art. 18, co. 1, del d.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.).

Per approfondimenti, si vedano i contenuti del Quaderno dei diritti n. 9/2021, “La disciplina giuridica de minori stranieri non accompagnati”, pubblicazione edita nell’ambito della collana “I Quaderni dei Diritti”, curata dal Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia e reperibile sul sito istituzionale, nella sezione “Materiali di approfondimento”, al seguente link: https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Materiali-di-approfondimento.html.

 

Il tutore può delegare la propria attività ad altro soggetto?

La possibilità di delegare singoli atti da parte del tutore nominato parrebbe utilizzabile solo come extrema ratio.

Ai sensi dell’art. 357 c.c., infatti, “Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”. L’incarico, si legge tra i commenti codicistici a tale norma, “è strettamente personale e non può essere conferito ad altri mediante mandato generale, essendo una funzione particolarmente delicata; potrà al limite essere conferita una gestione particolare di singoli atti giuridici senza la sostituzione soggettiva nell'amministrazione dei beni”.

Per tale motivo il Garante regionale ritiene che sia opportuno informare ed eventualmente concordare eventuali deleghe di atti singoli, per casi eccezionali, con il giudice che ha provveduto alla nomina (Presidente del Tribunale minorile ovvero Giudice Tutelare, ponendo come spartiacque l’entrata in vigore della legge 47/2017).

 

Quali sono i compiti del protutore?

Il protutore non ha il compito di sostituirsi al tutore, in quanto esercita la sua funzione in caso di conflitto di interessi tra tutore nominato e pupillo.

L’art. 360 c.c. infatti dispone espressamente che “Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore”. Qualora anche il protutore si trovi in opposizione d'interessi col minore, viene nominato un curatore speciale. Inoltre per la medesima norma “Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione”.

 

L’azione giudiziaria è un atto di ordinaria amministrazione?

No. L’azione giudiziaria va annoverata tra gli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono necessariamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare e che non possono essere esercitati autonomamente dal tutore. Ai sensi dell’art. 374 c.c. infatti “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare il: (…) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi”.