garante regionale dei diritti della persona
Principali fonti normative di riferimento
Principali disposizioni normative che disciplinano l’istituto della tutela volontaria di MSNA
Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).
“Art. 11 (Elenco dei tutori volontari)
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché' degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.
- Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile”.
Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale).
“Art. 8 (Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)
- Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell’articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):
(…)
- d) stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e provvede a darne concreta attuazione a partire dalla sottoscrizione;
(…)
- g) seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 47/2017;
(…)”.