garante regionale dei diritti della persona

Principali fonti normative di riferimento

Principali disposizioni normative che disciplinano l’istituto della tutela volontaria di MSNA

Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

Art. 11 (Elenco dei tutori volontari)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché' degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.

  1. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile”.

 

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale).

Art. 8 (Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

  1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell’articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):

(…)

  1. d) stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e provvede a darne concreta attuazione a partire dalla sottoscrizione;

(…)

  1. g) seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 47/2017;

(…)”.