garante regionale dei diritti della persona
Notizie dal Garante
L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha tradotto il cartone animato contro la violenza, l'abuso e lo sfruttamento sessuale elaborato in seno al Consiglio d'Europa
Nel corso del 2016, l'Autorità Garante per l'infnzia e l'adolescenza nell'attività di contrasto alla violenza e abuso sessuale ha tradotto in lingua italiana il cartone animato "Tell someone you trust" elaborato in seno al Consiglio d'Europa per promuovere la diffusione dei diritti contenuti nella Convenzione di Lanzarote. Nel sito http://www.coe.int/en/web/children/tell-someone-you-trust è possibile vedere il filmato. Il video promuove la comunicazione, stimolando i bambini e le bambine a parlare con cùqualcuno di cui si fidano e confidare fatti dicui possono essere stati vittime.
L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha tradotto il cartone animato contro la violenza, l'abuso e lo sfruttamento sessuale elaborato in seno al Consiglio d'Europa
Nel corso del 2016, l'Autorità Garante per l'infnzia e l'adolescenza nell'attività di contrasto alla violenza e abuso sessuale ha tradotto in lingua italiana il cartone animato "Tell someone you trust" elaborato in seno al Consiglio d'Europa per promuovere la diffusione dei diritti contenuti nella Convenzione di Lanzarote. Nel sito http://www.coe.int/en/web/children/tell-someone-you-trust è possibile vedere il filmato. Il video promuove la comunicazione, stimolando i bambini e le bambine a parlare con cùqualcuno di cui si fidano e confidare fatti dicui possono essere stati vittime.
Garante regionale e Consulta regionale disabili intervengono congiuntamente sul nuovo regolamento per la concessione dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni civili private.
Il Garante regionale dei diritti della persona, componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, e la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del F.V.G. hanno inviato all’Assessorato alla Salute una lettera congiunta esprimendo un parere su una novità apportata dal nuovo regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 137 del 6 luglio 2016, relativo alle modalità e ai criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni civili dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale
La questione verte nello specifico su quanto previsto dall’art. 11 c. 3 del nuovo citato regolamento, in base al quale “in caso di decesso del beneficiario, il contributo concesso può essere erogato agli eredi se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando il beneficiario era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso”.
Come indicato dalla circolare esplicativa inviata ai Comuni della Regione dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, la norma viene interpretata nella direzione di escludere la possibilità di erogare il contributo agli eredi della persona con disabilità, quando quest’ultima sia deceduta nel periodo intercorrente tra quello della presentazione della domanda, il provvedimento di assegnazione da parte della Regione al Comune ed il provvedimento di concessione da parte del Comune al cittadino. In altre parole, al contrario di quanto previsto nel Regolamento precedente, il Comune deve necessariamente verificare l’esistenza in vita della persona richiedente, escludendo l’erogazione del beneficio quando il richiedente sia nel frattempo deceduto dopo la presentazione della domanda, anche nei casi in cui gli interventi siano stati nel frattempo già effettuati ed il richiedente ne abbia beneficiato prima del decesso.
Il Garante regionale contro le discriminazioni e la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie ritengono che il criterio della permanenza in vita del richiedente al momento della concessione del contributo da parte del Comune potrebbe indurre i richiedenti medesimi, ed in particolare quelli in età più avanzata, e i loro nuclei familiari, a rinviare la realizzazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo, al momento dell’avvenuta notifica della concessione del contributo da parte del Comune, che può intervenire anche dopo diversi mesi e anche a più di un anno di distanza dalla presentazione della domanda, stante i termini delle diverse fasi del procedimento fissati dal Regolamento. A tale comportamento potrebbero essere indotti in particolare i richiedenti e i relativi nuclei familiari appartenenti ai ceti sociali più bassi, che obiettivamente potrebbero avere maggiori difficoltà ad anticipare le spese per la realizzazione degli interventi assumendosi il rischio che queste non vengano poi rimborsate per la sopravvenuta scomparsa del beneficiario nelle more del procedimento. La norma del nuovo Regolamento in esame, potrebbe fondare, quindi, in base agli effetti e risultati che è suscettibile di produrre, una potenziale discriminazione indiretta a svantaggio delle persone con disabilità e delle loro famiglie appartenenti ai ceti sociali più bassi, con conseguente possibile irragionevole vanificazione delle finalità ed obiettivi che il beneficio stesso si propone, ovvero quello di stimolare la realizzazione di opere volte al più rapido miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, a partire da quelle con le limitazioni più gravi, al fine del loro godimento dei diritti fondamentali sanciti, fra l’altro, dalla Convenzione ONU.
L’Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona ha svolto un’indagine comparativa sull’implementazione delle normative di altre Regioni italiane analoghe a quella ivi in esame. Da tale esame comparativo, sembra di poter concludere che il criterio introdotto dal nuovo regolamento della Regione FVG della permanenza in vita al momento della concessione del contributo non venga seguito dalle altre Regioni, le quali invece prevedono il criterio – più favorevole per i diretti interessati- della permanenza in vita al momento dell’esecuzione dei lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, successivamente alla presentazione dell’istanza.
Il criterio della permanenza in vita del beneficiario al momento dell’effettuazione dei lavori di eliminazione/superamento delle barriere architettoniche, successivamente alla presentazione della domanda, nell’ottica di una normativa regionale resa applicabile a regime, dovrebbe ritenersi preferibile rispetto a quello della permanenza in vita al momento della concessione del contributo, in quanto il primo risulterebbe più equo verso le famiglie interessate e, nel contempo, meglio rispondente agli obiettivi e finalità del beneficio previsto, ovvero quelli di garantire un più rapido miglioramento della qualità della vita della persona interessata, con conseguente suo effettivo godimento dei diritti fondamentali richiamati anche dalla Convenzione ONU.
Alla luce di quanto sopra, il Garante regionale dei diritti della persona – componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione - e la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia onlus hanno chiesto alla Direzione centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, di valutare una possibile riconsiderazione della novella introdotta dall’art. 11 c. 3 del Regolamento di attuazione relativo alle modalità e ai criteri per la concessione dei contributo previsti dall’art.16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni civili, approvato con decreto del Presidente della Regione n.137 del 6 luglio 2016 (B.U.R. n. 29 del 20 luglio 2016).