garante regionale dei diritti della persona

Notizie

28 settembre 2018

Pareri del Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione sulle proposte di riforma delle politiche abitative regionali.

Il garante regionale per le persone a rischio di discriminazione  ha preso visione del DDL n. 16 e della PDL n. 12 aventi per oggetto «Norme di modifica della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, in materia di “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater”», e  presentati rispettivamente  dalla Giunta Regionale e dai consiglieri del gruppo FdI/AN, e assegnati alla IV Commissione consiliare.

Il Garante regionale  per le persone a rischio di discriminazione ha espresso un parere sulle proposte di modifica della legge regionale in materia politiche abitative.

Il Garante regionale rileva che l ‘ innalzamento del requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale da due a cinque anni, se trovasse applicazione anche alla prestazione di sostegno alle locazioni, finirebbe per determinare, anche nei confronti di cittadini italiani,  una  violazione del principio di uguaglianza di cui  art. 3 della Costituzione, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 166/2018 del 20 luglio 2018.

Il Garante regionale raccomanda, che l’eventuale  previsione di un  obbligo di certificazione dell’assenza di proprietà immobiliari nel Paese di origine dello straniero sia accompagnata perlomeno da una clausola di salvaguardia che tenga conto delle situazioni in cui il cittadino straniero in buona fede  sia  obiettivamente impossibilitato a produrre detta documentazione per cause non riconducibili alla propria volontà, quando detta documentazione  non sia prevista nell’ordinamento straniero ovvero l’autorità del paese estero sia  impossibilitata a produrla.

Il Garante regionale raccomanda, inoltre, in virtù del carattere sovraordinato di precise norme di diritto internazionale e di diritto eurounitario, di stabilire un’espressa estensione della possibilità di avvalersi della dichiarazione sostitutiva  di certificazione (autocertificazione) per i titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari della protezione sussidiaria), che non possono avvalersi delle autorità del paese di origine, e per i cittadini di Stati terzi non membri UE lungosoggiornanti, che debbono godere del principio di parità di trattamento nell’accesso agli alloggi di edilizia pubblica anche con riferimento agli aspetti procedurali, come previsto dalla direttiva europea 109/2003.

Parere DDL 16

Parere DDL 12

 
29 agosto 2018

Il Garante Citti interviene al Convegno "E' cieco chi guarda soltanto con gli occhi"

Il giorno 1 settembre il Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione parteciperà a Trieste ad un’iniziativa interculturale organizzata dall’associazione senegalese  Sunukadjor  e dall’associazione Culture Insieme, con un intervento sul tema: “Persone Migranti e Discriminazioni. Quale tutela”.

Nel corso dell’iniziative verranno presentati usi, costumi, testimonianze, cibi e musica della cultura senegalese.

L’iniziativa avrà luogo a Trieste, nel rione di San Giacomo, in via Frausin 7, con inizio alle ore 18.00

La locandina dell’evento

 
21 agosto 2018

Il Garante Citti interviene in merito al tema della concessione dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione

Il Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione ritiene che il Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, recentemente emanato con D.P.Reg. 0152/Pres del 24 luglio 2018, possa contenere profili discriminatori contrari alle clausole di parità di trattamento contenute in norme dell’Unione europea ovvero al principio costituzionale di uguaglianza.

Questo con  riferimento ai requisiti di nazionalità (cittadinanza) previsti nel regolamento medesimo per l’identificazione dei beneficiari della misura.  Il Garante regionale rileva come  il Regolamento non includa tra i possibili benefici ari alcune categorie di cittadini di Paesi terzi non membri UE che pure sono protette da clausole di parità di trattamento contenute in norme eurounitarie e  debitamente recepite nell’ordinamento italiano, e più precisamente: a) I familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, indipendentemente dalla loro nazionalità, cui devono essere equiparati anche i cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani; b) i rifugiati politici e i titolari di protezione sussidiaria;   b) i lavoratori altamente qualificati titolari di “carta Blu UE”.

Avendo in considerazione  l’operatività del Regolamento ed il fatto che sia stato già emanato il bando per il riparto delle risorse finanziarie agli enti locali, per cui questi ultimi sono chiamati ora ad emanare i bandi  per la concessione dei contributi ai cittadini, al fine di assicurare il pieno  rispetto del principio di legalità, richiesto in base alla regola del  primato e diretta applicazione delle norme eurounitarie,  Il Garante raccomanda, pertanto, un tempestivo aggiornamento del regolamento regionale, così come della modulistica e delle informazioni agli enti locali e al pubblico.

Con riferimento all’esclusione dall’elenco dei beneficiari dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, ma non titolari del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, il Garante regionale evidenzia possibili profili di contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

Nel caso specifico, gli interventi finanziabili  con i contribuiti previsti dal Regolamento sono volti all’installazione di sistemi di sicurezza presso alloggi in proprietà. Il Garante ritiene che possa  apparire ragionevole e non arbitrario prevedere un requisito  proporzionato di anzianità di residenza sul territorio, valido per tutti, senza distinzioni, ai soli fini delle garanzia di stabilità della presenza del beneficiario per assicurare la razionalità del procedimento amministrativo ed evitare esborsi pubblici a favore di persone che poi magari finirebbero per non usufruire degli interventi in ragione della loro mobilità territoriale.  Purtuttavia, tale garanzia di stabilità della residenza del beneficiario ai fini di un razionale  utilizzo delle risorse pubbliche, sembrerebbe già soddisfatta dal requisito richiesto della proprietà dell’immobile nel quale il beneficiario abbia la residenza anagrafica, così come da quello della sua residenza continuativa in un  Comune del FVG da almeno cinque anni consecutivi. Al contrario, il Garante non vede una ragionevole correlazione tra il requisito di nazionalità (cittadinanza) in sé e la finalità perseguita dalla norma, ovvero quella di assicurare un  più elevato  livello di sicurezza e di garanzia di inviolabilità dell’abitazione di cui una persona ha la proprietà e nella quale risiede assieme al suo  nucleo familiare. In altri termini, non paiono comprendersi le ragioni obiettive e non discriminatorie per  cui un cittadino straniero, pur se regolarmente insediato in un Comune del FVG da almeno cinque anni, svolgendovi attività lavorativa e residente in un immobile di cui ha acquisito la proprietà, per il solo fatto della sua condizione di straniero, debba avere minori legittime aspettative di  sicurezza e inviolabilità della propria abitazione di un cittadino italiano o di altro Paese membro  dell’Unione europea.

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